Interventi straordinari e di emergenza

La Società non adotta in generale provvedimenti contingibili e urgenti ovvero provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze. Gli interventi non programmati o emergenziali vengono eseguiti su ordine dell’Ente comunale servito e con adeguata copertura finanziaria (la produzione di ordinanze contingibili e urgenti rientra perlatro nei poteri attribuiti ai Sindaci degli Enti locali).

Tuttavia, la Società può effettuare interventi autonomi, in relazione ad esempio a rifiuti abbandonati al fine di evitare il prodursi di danni per l’ambiente.

Torna all'indice
Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.