PEF Comuni Net spa
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Dati Raccolta Differenziata
I dati % sotto indicati sono riferiti esclusivamente al servizio di raccolta dei RU effettuato da Net S.p.A. presso i Comuni soci.
Si precisa che nel calcolo delle percentuali non sono comprese le quantità di RU derivanti da eventuali servizi extra gestiti direttamente e autonomamente dalle singole Amministrazioni comunali.
Per ulteriori approfondimenti e dettagli specifici riguardanti le quantità di rifiuti urbani per ogni singolo Comune si prega di visitare i seguenti portali:
ISPRA Catasto Rifiuti Sezione Nazionale
ARPA FVG – I rifiuti urbani in Friuli Venezia Giulia
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Certificazioni
Net spa ha conseguito le seguenti certificazioni:
Certificato ISO 14001:2015 per le Unità Operative:
- Viale Duodo 3/E, Udine;
- Via Gonars 40, Udine;
- Via Alessandro Volta (ZIAC), San Giorgio di Nogaro (UD);
- Centro di Raccolta Via Rizzolo 91, Udine;
- Centro di Raccolta Via Stiria 5, Udine.
Certificato ISO 45001:2018 per le Unità Operative:
- Viale Duodo 3/E, Udine;
- Via Gonars 40, Udine;
- Via Alessandro Volta (ZIAC), San Giorgio di Nogaro (UD).
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Riferimenti Normativi
Dlgs 33/2013 – Articolo 40 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.